30 GIUGNO 2013 – Scatta l’obbligo del Documento Valutazione Rischiper le imprese con meno di 10 dipendenti
DVR Procedure Standardizzate: Confermata la Proroga al 30 Giugno 2013
Il prossimo 31 maggio 2013 è la data ultima per l’autocertificazione della Valutazione dei Rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..
Si chiude in questo modo un capitolo, quello delle autocertificazioni per le aziende fino a 10 dipendenti, che se da un lato aveva semplificato alle PMI il rispetto degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, dall’altro aveva portato molte aziende, interpretando erroneamente la normativa, ad un vero e proprio esonero dall’obbligo di valutare i rischi.
Dunque dal primo giugno, come indicato dal D.M. 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.
Si ricorda che non possono utilizzare le procedure standardizzate “le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”. Con riferimento alle aziende di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Inoltre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.
Anche in questo caso “sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”. Ad esempio le aziende già indicate, di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7).
In questo breve articolo di promemoria della scadenza del 31 maggio 2013, riprendiamo brevemente alcuni punti del documento approvato dalla Commissione Consultiva e allegato al decreto.
Il documento è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.
Le procedure standardizzate prevedono quattro passi:
-descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).
**********
L’Ufficio Sicurezza di Confartigianato è a disposizione per le aziende associate che devono provvedere alla compilazione del Documento Valutazione Rischi
Per qualunque informazione o per concordare un incontro presso la Vostra azienda:
Dr. Roberto Trenta
Largo Salinari, 19 – 00155 Roma
sicurezza@confartigianato.roma.it
tel. 06 32120044 – 06 3200930