Conciliazioni: comunicazione obbligatoria integrativa entro 60 gg con UNILAV_CONCILIAZIONE
Alla conciliazione è collegato un nuovo adempimento comunicativo. Si tratta di una comunicazione obbligatoria telematica da effettuarsi a cura del datore di lavoro entro il termine di 65 giorni dalla cessazione del rapporto.
Il legislatore ha voluto introdurre, in sostanza, una doppia comunicazione relativa alla cessazione del rapporto: la prima, entro il termine di 5 giorni dalla fine del rapporto (già dovuta ai sensi del lgs. 181/2000), la seconda (questa) entro 65 giorni dalla medesima cessazione.
Tale comunicazione riporterà l’informazione circa gli esiti della conciliazione, che può riguardare tutti i rapporti di lavoro subordinato che, a decorrenza dal 7 marzo 2015, sono sottoposti al regime giuridico del contratto a tutele crescenti. Precisamente, l’obbligo riguardante i lavoratori:
- che sono assunti, a partire dal 7 marzo 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che, a partire dal 7 marzo 2015, sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato (tra questi rientrano gli apprendisti passati in qualifica);
- che sono assunti prima del 7 marzo 2015 nelle aziende che, a partire dallo stesso 7 marzo 2015, superando la soglia dei 15 dipendenti
Il Ministero del Lavoro, con la nota direttoriale n.2788/15 del 27 maggio 2015, ha informato l’utenza che nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale. www.cliclavoro.gov.it è disponibile una applicazione denominata “UNILAV_CONCILIAZIONE” attraverso la quale tutti i datori di lavoro possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione in commento. Il primo dato che richiede l’applicazione “UNILAV_CONCILIAZIONE” è il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato, con il vantaggio di ritrovarsi gia proposti a video tutti i dati già comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi al lavorare, al datore di lavoro e al rapporto di lavoro. Le informazioni aggiuntive richieste all’utente per il completamento della comunicazione sono le seguenti:
- data di proposta dell’offerta di conciliazione;
- esito (SI/NO) di tale offerta;
- in caso di esito positivo: sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta è stato effettuato;
- importo effettuato
- esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto
La comunicazione, per quando dovrebbe servire solo ai fini statistici, se omessa, fa scattare la stessa sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cessazione, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 per ogni lavoratore interessato
Per ulteriori informazioni
Confartigianato Imprese Roma – Largo Carlo Salinari, 19 – 00142 Roma
Area Politiche attive del Lavoro – Sindacale
Tel.: 06.32120044 e.mail: politichedellavoro@confartigianato.roma.it