Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore: ammessa l’autocertificazione
Per certificare l’adempimento degli obblighi fiscali, il subappaltatore può presentare anche una semplice autocertificazione
La Circolare n. 40/E/2012, relativa alla responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, ammette la possibilità per il subappaltatore di presentare un’autocertificazione per attestare l’adempimentodegli obblighi fiscali, in alternativa all’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato. Nell’autocertificazione deve essere indicato il periodo in cui l’Iva sulle prestazioni eseguite è stata liquidata, precisando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa. I nuovi obblighi, inoltre, si applicano esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 12 agosto 2012 e, nel rispetto dello Statuto del contribuente, i primi adempimenti utili ai fini della disciplina in esame possono essere richiesti solo dopo l’11 ottobre 2012.